Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]All'art. 14 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito e' sostituito il seguente:
[2]«I giovani inscritti sulle liste di leva che intendano espatriare a scopo di lavoro ovvero per compiere gli studi preparatori per le missioni in uno degli Istituti cattolici italiani all'estero, a tal uopo riconosciuti, ovvero in qualita' di missionari cattolici per avere gia' compiuto gli studi medesimi, possono recarsi all'estero fino all'apertura della leva sulla propria classe.
[3]«La concessione del passaporto agli inscritti di leva che si recano all'estero per altri scopi, sara' soggetta a restrizioni che saranno determinate dal regolamento.
[4]«La concessione del passaporto importa di per se' stessa l'arruolamento dell'espatriato all'epoca del suo concorso alla leva; percio' le autorita' incaricate del rilascio di tale documento dovranno avvertire il titolare che, laddove non si avvalga della facolta' di cui all'art. 70 per far constare una sua eventuale inabilita' al servizio militare, sara' senz'altro, durante la leva sulla propria classe, arruolato nel Regio esercito.
[5]«Non appena l'inscritto sia partito per l'estero, le autorita' predette devono subito notificare al competente ufficio provinciale di leva le sue generalita' e la localita' verso cui si e' diretto».
Testo in vigore dal 7 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009
