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Gli arruolati, che, a senso dell'art. 83 (abrogato con l'articolo 16 della legge 8 gennaio 1931, n. 3) del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito approvato con R. decreto 5 agosto 1927, n. 1437, e successive varianti, sono stati ascritti alla ferma minima, ove non vengano dispensati dal compiere la ferma, sono tenuti a frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento fino al compimento della ferma. Ai giovani che lo desiderano e' fatta facolta' di completare i corsi suddetti fino agli esami a sottotenente di complemento. Gli arruolati con titolo riconosciuto a ferma minima, ma non ammessi a detta ferma per mancanza del requisito dell'istruzione premilitare, e gli arruolati ammessi a ferma riducibile a senso degli articoli 81 e 82 (abrogati con l'articolo 16 della legge 8 gennaio 1931, n. 3) del citato testo unico delle leggi sul reclutamento, sono tenuti a compiere per intero i corsi allievi ufficiali di complemento. Per essi pero' il conseguimento del grado di sottotenente e' obbligatorio solo in caso di mobilitazione.

Testo in vigore dal 27 gennaio 1932 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1931-12-28;1700~art3 · fonte del testo

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