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Agli articoli 3, 4 (1° comma) e 5 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, sono sostituiti i seguenti: Art. 3. - Gli arruolati, che, a senso dell'art. 1 della legge 8 gennaio 1931, n. 3, sono ascritti alle ferme minori di primo e di secondo grado, sono tenuti a frequentare e a compiere per intero i corsi allievi ufficiali di complemento. Di essi, quelli ascritti alla ferma minore di primo grado hanno altresi' l'obbligo di conseguire anche in tempo di pace il grado di sottotenente di complemento e completare con tale grado gli obblighi di servizio. Gli arruolati, che, a senso del suddetto articolo, sono ascritti alla ferma minore di terzo grado, ove non vengano dispensati dal compiere la ferma, sono tenuti a frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento fino al compimento della ferma. Ai giovani che lo desiderano e' fatta facolta' di completare i corsi fino agli esami a sottotenenti di complemento. Art. 4 (1° comma). - Per gli ascritti alle ferme minori di secondo e di terzo grado di cui al precedente art. 3, il conseguimento del grado di sottotenente di complemento e' obbligatorio solo in caso di mobilitazione. Art. 5. - Gli ufficiali di complemento non possono in tempo di pace rinunciare al grado, ne' possono essere dispensati da ogni eventuale servizio per rinunzia se non dopo aver compiuto il cinquantacinquesimo anno di eta'.
Testo in vigore dal 27 gennaio 1932 al 16 dicembre 2009
