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[1]L'istituzione dei corsi nelle localita' nelle quali ora non esistono sara' effettuata gradatamente secondo le disponibilita' di bilancio. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 29 dicembre 1930 - Anno IX
[2]VITTORIO EMANUELE.
[3]Gazzera - Mosconi.
[4]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 17 gennaio 1931 al 16 dicembre 2009
