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I militari che, pur non essendosi trovati nelle condizioni di cui all'art. 3, siano sforniti, per qualunque motivo, del requisito dell'istruzione premilitare, saranno esclusi dai corsi allievi caporali. Per l'eventuale titolo a ferma minore di leva avranno il trattamento stabilito dalla legge sul reclutamento.
Testo in vigore dal 17 gennaio 1931 al 16 dicembre 2009
