Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 gennaio 1931 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Chi contravviene all'obbligo di cui all'art. 4 e' punito con un'ammenda da L. 50 e L. Alla stessa pena sono soggette le persone indicate nello art. 4, in caso di mancata regolare frequenza del corso senza giustificato motivo, nonche' i direttori di aziende o datori di lavoro in genere che in qualsiasi guisa impediscano od ostacolino la frequenza dei corsi premilitari ai propri dipendenti.

Testo in vigore dal 17 gennaio 1931 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1930-12-29;1759~art10 · fonte del testo

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