Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 settembre 1937 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
I giovani, come sopra obbligati a frequentare i corsi preliminari allievi ufficiali di complemento per studenti universitari, i quali si renderanno inadempienti alla frequenza dei corsi senza giustificato motivo nella loro qualita' di militari in congedo illimitato, incorreranno nelle sanzioni stabilite dall'art. 2 della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1067.
Testo in vigore dal 20 settembre 1937 al 16 dicembre 2009
