Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 agosto 1946 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]I titoli di studio che danno facolta' di ammissione ai corsi sono i seguenti:

  • 1)diploma di maturita' artistica;
  • 2)iscrizione alle Accademie di belle arti, ottenuta mediante gli esami di ammissione previsti dal R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3123, e dal R. decreto 29 giugno 1924-II, n. 1239;
  • 3)diploma di composizione di un conservatorio musicale;
  • 4)diploma di un Regio istituto d'arti;
  • 5)titolo di studio universitario estero o titolo di studio estero, che da' adito ad una facolta' universitaria nello Stato estero in cui e' conseguito.

[2]E' pero' in facolta' del Ministero della guerra, ove, le esigenze del servizio, lo richiedano, di ammettere, di autorita', ai corsi e investire poi del grado di ufficiale coloro che si trovino in possesso di uno dei titoli suddetti.

[3]E' fatta pure facolta' al Ministero della guerra, in caso di mobilitazione, di conferire il grado di ufficiale, nei modi da stabilirsi dal regolamento da emanarsi di concerto col Ministro per le finanze, a coloro che, muniti di uno dei titoli medesimi, abbiano gia' soddisfatto gli obblighi di leva.

[4]Nelle ipotesi sopra indicate l'ordine delle ammissioni ai corsi e delle nomine ad ufficiale sara' determinato dai titoli di studio, secondo l'ordine di precedenza stabilito al primo comma del presente articolo. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 604

1

Il Regio D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 604 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le facolta' di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 4 della legge 14 giugno 1940, n. 1014, possono essere esercitate anche nei confronti di coloro che si trovino in possesso di uno dei titoli di studio indicati nel predetto art. 2".

Testo in vigore dal 14 agosto 1946 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 agosto 1946

Confronto con la versione in vigore dal 6 agosto 1940 al 14 agosto 1946.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 604

    Il Regio D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 604 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le facolta' di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 4 della legge 14 giugno 1940, n. 1014, possono essere esercitate anche nei confronti di coloro che si trovino in possesso di uno dei titoli di studio indicati nel predetto art. 2".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-06-14;1014~art4 · fonte del testo

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