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Gli arruolati nel Regio esercito, che, alla data in cui dovrebbero presentarli alle armi per compiere la ferma di leva, siano in possesso di uno dei titoli di studio indicati nell'articolo che segue, possono, a domanda, e nei limiti del fabbisogno degli ufficiali di complemento da reclutare annualmente, essere ammessi ai corsi, sempreche' non ascritti alle soppresse ferme minori o non ammessi all'eventuale congedo anticipato, salvo che rinunzino ai relativi benefici di ferma.

Testo in vigore dal 6 agosto 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-06-14;1014~art3 · fonte del testo

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