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Nei concorsi per impieghi statali la qualifica di ufficiale di complemento sara', a parita' di merito, titolo di preferenza rispetto alla categoria, di coloro che non la possiedono, tranne per quelli che non possono frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento perche' non idonei fisicamente, o perche' ascritti alle soppresse ferme minori, o perche' ammessi all'eventuale congedo anticipato, come pure per coloro che, pur essendo stati riconosciuti idonei al grado di ufficiale al termine del corso seguito, non abbiano potuto ottenerlo per non essere entrati nel numero degli ufficiali corrispondente al fabbisogno annuale.
Testo in vigore dal 6 agosto 1940 al 14 agosto 1946
