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[1]Gli allievi ufficiali giudicati idonei al termine del corso, qualora rientrino nel numero corrispondente a quello del fabbisogno annuale, sono investiti senz'altro del grado di ufficiale.
[2]Coloro invece i quali, per la sede che occupano nella graduatoria generale degli idonei, non rientrino in tale numero, possono essere inviati ai corpi per completare gli obblighi di servizio come sergenti qualora il Ministero della guerra lo ritenga necessario. In tal caso conseguono il grado di ufficiale con precedenza su tutti i sottufficiali e militari in congedo illimitato, aspiranti al grado medesimo, i quali non hanno compiuto un regolare corso allievi ufficiali di complemento.
Testo in vigore dal 6 agosto 1940 al 16 dicembre 2009
