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[1]Allo speciale tirocinio per la nomina ad ufficiale di complemento nei Corpi militari della Regia marina previsto dagli articoli 1, 1° comma, lett. a) e 2 del testo unico approvato con R. decreto 16 maggio 1932-X, n. 819, e successive modificazioni, sono soltanto ammessi, in via transitoria, coloro che, essendo laureati o prossimi alla laurea, alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono, a termini delle disposizioni vigenti, partecipare ai corsi preliminari navali di cui al precedente art. 1.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Sant'Anna di Valdieri, addi' 22 luglio 1939-XVII
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - DI REVEL - BOTTAI
[6]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 31 agosto 1939 al 16 dicembre 2009
