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Le ore di lezioni impartite dai professori di ruolo e dai professori supplenti e incaricati inviati dall'Italia oltre le venti ore settimanali, e le ore di lezione impartite dai maestri elementari di ruolo o dai maestri provvisori e incaricati inviati dall'Italia oltre le venticinque ore settimanali, sono retribuite in ragione di un trentesimo del solo stipendio fissato per l'interno nel limite massimo di cinque ore settimanali.

Testo in vigore dal 18 gennaio 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1951-10-09;1570~art9 · fonte del testo

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