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L'assegno di sede e' conservato per intero al personale in servizio all'estero anche durante il congedo con le seguenti limitazioni, e sempreche' il congedo stesso sia stato autorizzato dalle competenti autorita' diplomatico-consolari se fruito durante il periodo delle lunghe vacanze e direttamente dal Ministero degli affari esteri se fruito in altro periodo dell'anno:

  • a)per non oltre trenta giorni complessivamente in ciascun anno, aumentati dei giorni strettamente necessari per un solo viaggio di andata e ritorno nei limiti stabiliti ai sensi dell'art. 7, comma secondo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 265, ma in ogni caso non eccedente il numero di quindici al personale che esplica funzioni direttive o mansioni di segreteria e di servizio;
  • b)per non oltre sessanta giorni complessivamente in ciascun anno, ivi compresi i giorni di viaggio di andata e ritorno, al rimanente personale di ogni ordine e grado.

Testo in vigore dal 18 gennaio 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1951-10-09;1570~art7 · fonte del testo

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