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[1]La somma pagata per imposte e' scritta in lettere ed in cifre dall'ufficio dei registri immobiliari sulla certificazione che rilascia in prova dell'iscrizione, della rinnovazione, della trascrizione o dell'annotamento.

[2]La stessa menzione di pagamento viene scritta sulla nota che rimane presso l'ufficio.

[3]Nel caso previsto dall'art. 6 della presente legge, l'ufficio presso il quale e' stata eseguita la formalita' col pagamento della imposta fissa, ritira dalla parte la nota ipotecaria sulla quale fu trascritta la ricevuta della imposta proporzionale o graduale pagata.

[4]Le imposte di trascrizione, riscosse dagli uffici del registro, debbono essere distintamente menzionate sugli atti, sulle sentenze, sulle denunzie e sulle quietanze rilasciate in prova dell'eseguito pagamento delle imposte di registro e di successione.

[5]L'ammontare delle imposte ipotecarie deve risultare distinto anche sulle copie dei titoli registrati prodotte al conservatore da notai, cancellieri ed altri pubblici ufficiali ai fini della trascrizione.

Testo in vigore dal 30 giugno 1943 al 1 gennaio 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1943-06-25;540~art9 · fonte del testo

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