Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1973 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 635.
Abrogato dal 1 gennaio 1973
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Articolo abrogato dal d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 635.
Abrogato dal 1 gennaio 1973
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1943
Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1943 al 1 gennaio 1973. 132 parole tolte, 11 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: L'anticipazione delle imposte ipotecarie, degli emolumenti e dei diritti dovuti ai conservatori e al personale sussidiario a termini dell'art. 35 e' a carico del richiedente.
tolto: Col richiedente sono solidalmente tenuti al pagamento delle imposte, degli emolumenti e dei diritti tutti coloro nel cui interesse e' stata fatta la richiesta e, nel caso di iscrizioni e rinnovazioni, anche la persona o le persone dei debitori contro i quali e' stata iscritta o rinnovata l'ipoteca.
tolto: I debitori di quota speciale sono obbligati al pagamento delle imposte, degli emolumenti e dei diritti in proporzione della loro quota.
tolto: Per le trascrizioni degli atti e sentenze, contemplati dall'art. 5 della Tabella A. dell'annessa tariffa, l'anticipazione delle imposte ipotecarie incombe agli ufficiali pubblici ed ai funzionari obbligati alla registrazione degli atti ed al pagamento delle imposte di registro.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 635
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1943-06-25;540~art8 · fonte del testo
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