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[1]La cauzione che il conservatore dei registri immobiliari e' tenuto a prestare nell'interesse del pubblico deve essere approvata, prima che egli assuma l'esercizio delle sue funzioni, dalla Corte di appello nella cui circoscrizione esiste la conservatoria dei registri immobiliari, sentito il pubblico ministero.

[2]La cauzione rimane vincolata per tutto il tempo in cui il conservatore dura in carica e per altri dieci anni; ne' puo' essere svincolata se non per decisione della Corte di appello nella cui giurisdizione il conservatore cesso' dall'ufficio, sentito il pubblico ministero.

[3]Tranne il caso di consenso esplicito dell'opponente, la Corte di appello non puo' disporre lo svincolo, qualora nell'anzidetto periodo sia stata promossa azione giudiziaria, contro il conservatore o contro i suoi eredi per responsabilita' incorse nell'esercizio delle sue funzioni e l'azione non sia stata respinta con sentenza passata in giudicato.

[4]Chi promuove un giudizio contro il conservatore od i suoi eredi deve notificare copia dell'atto di citazione alla cancelleria della detta Corte.

[5]E' sempre salvo il diritto nel conservatore o nei suoi eredi di far ridurre la cauzione, anche pendente l'azione giudiziaria, giusta la disposizione del Codice civile intorno alla riduzione delle ipoteche.

Testo in vigore dal 30 giugno 1943 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1943-06-25;540~art40 · fonte del testo

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