Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1973 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 635.
Abrogato dal 1 gennaio 1973
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Articolo abrogato dal d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 635.
Abrogato dal 1 gennaio 1973
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3 versioni dal 1943
Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1943 al 1 gennaio 1973. 134 parole tolte, 11 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Chi omette, nel termine fissato dall'art. 7 della presente legge, di pagare le imposte di trascrizione di cui agli articoli 5 e 6 della tariffa annessa alla presente legge (Tabella A), incorre in una sopratassa corrispondente al 24 per cento dell'imposta, col minimo di lire due.
tolto: Chi non richiede nei termini stabiliti dai precedenti articoli 19, 20 e 21, le formalita' di trascrizione o di annotamento, soggette ad imposta fissa, incorre in una sopratassa uguale all'ammontare dell'imposta aumentata di un quinto.
tolto: Tali sopratasse sono ridotte alla meta' del loro ammontare, col minimo di lire due, qualora il pagamento delle somme dovute sia eseguito prima della notifica dell'ingiunzione.
tolto: Le medesime sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di lire due, qualora il pagamento avvenga non oltre sessanta giorni dopo la scadenza del termine stabilito.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 635
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1943-06-25;540~art23 · fonte del testo
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