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La direttrice e le insegnanti del R. istituto conserveranno, oltre lo stipendio indicato dall'unita tabella, anche gli aumenti del decimo sessennale che avessero gia' conseguiti all'andata in vigore della presente legge e che verranno assorbiti dai futuri sessenni.
Testo in vigore dal 22 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
