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[1]All'insegnamento delle materie militari nelle scuole di cui all'articolo precedente, ed alla vigilanza sulle scuole civili di pilotaggio, si provvede con personale militare.

[2]All'insegnamento delle materie non militari si puo' provvedere con insegnanti civili degli istituti governativi.

Testo in vigore dal 17 febbraio 1931 al 28 marzo 1937

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1931-01-06;98~art28 · fonte del testo

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