Presso l'Ente e' costituito un Collegio dei revisori composto:

  • a)da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che lo presiede;
  • b)da un rappresentante del Ministero del tesoro;
  • c)da un rappresentante della Regione Piemonte. Il Collegio dei revisori e' nominato con decreto dei Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, per la durata di un quadriennio. Per ciascuno dei revisori puo' essere nominato un supplente. Il Collegio dei revisori provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni per il Consiglio di amministrazione, ed effettua verifiche di cassa. I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente ed hanno facolta' di intervenire alle sedute del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva.

Testo vigente dal 28 novembre 1962

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-11-05;1596~art9 · fonte del testo

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