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Costituzionale
Nuovo ordinamento dell'Ordine Mauriziano
Legge 5 novembre 1962, n. 1596
Nuovo ordinamento dell'Ordine Mauriziano in attuazione della quattordicesima disposizione finale della Costituzione
- Aggiornato al
- 28 novembre 1962
- Articoli
- 13
- Versioni storiche
- 13
- Art. 1L'Ordine Mauriziano e' conservato come ente ospedaliero, con gli altri suoi compiti in…
- Art. 2L'Ordine Mauriziano ha personalita' giuridica di diritto pubblico, e' posto sotto l'Alto…
- Art. 3Sono organi dell'Ordine: 1) il presidente; 2) il Consiglio di amministrazione; 3) la…
- Art. 4Il presidente e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del…
- Art. 5Il Consiglio di amministrazione e' composto: dal presidente dall'Ordinario diocesano di…
- Art. 6La Giunta esecutiva e' composta: dal presidente; da due membri scelti annualmente nel…
- Art. 7Spetta al Consiglio di amministrazione deliberare: 1) i regolamenti per l'ordinamento…
- Art. 8La Giunta esecutiva delibera sugli atti non espressamente riservati al Consiglio di…
- Art. 9Presso l'Ente e' costituito un Collegio dei revisori composto: a) da un rappresentante…
- Art. 10Il direttore generale dell'Ente e' nominato dal Consiglio di amministrazione con…
- Art. 11L'esercizio finanziario dell'Ordine ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di…
- Art. 12Fino a quando non saranno emanati i regolamenti previsti dall'articolo 7, n. 1, della…
- Art. 13Fino a quando non sara' eletto il Consiglio della Regione Piemonte, alla nomina dei tre…
