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Il Consiglio di amministrazione nominato con decreto del Ministro per il tesoro ed e' composto del presidente e dei seguenti consiglieri che durano in carica un quadriennio e possono essere confermati:

  • a)un funzionario della Ragioneria generale dello Stato;
  • b)un funzionario della Direzione generale del tesoro;
  • c)un funzionario del Ministero dell'industria e del commercio;
  • d)un funzionario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
  • e)un funzionario del Ministero delle finanze;
  • f)un funzionario del Ministero di grazia e giustizia;
  • g)un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
  • h)tre membri particolarmente competenti in materie grafiche, cartarie o tecnico-amministrative che non gestiscono ne' siano comunque interessati in aziende grafiche o cartarie;
  • i)tre dipendenti dell'Istituto Poligrafico dello Stato - di cui uno impiegato, uno operaio grafico e uno operaio cartario - scelti dal Ministro per il tesoro su terne, corrispondenti a ciascuna delle categorie suddette, presentate da ogni organizzazione sindacale di lavoratori a carattere nazionale. Il Ministro per il tesoro non puo' scegliere piu' di un dipendente tra quelli indicati da ciascuna organizzazione sindacale. In mancanza delle predette terne, la scelta dei dipendenti dell'Istituto da nominare consiglieri e' effettuata direttamente dal Ministro per il tesoro. Alla scadenza del quadriennio decadono anche i consiglieri nominati, durante il periodo medesimo, in sostituzione di altri. I funzionari di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) devono rivestire qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata. Del Consiglio di amministrazione fa parte, senza diritto di voto, il Provveditore generale dello Stato che, in caso di impedimento, e' sostituito da un funzionario da lui incaricato. Quando occorra deliberare in materia di carte-valori, il Consiglio e' integrato, a titolo consultivo, dal capo del Servizio ispettorato carte-valori del Provveditorato generale dello Stato.

Testo in vigore dal 26 luglio 1966 al 21 maggio 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1966-07-13;559~art10 · fonte del testo

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