Possono essere iscritti alla Banca nazionale delle comunicazioni tutti i dipendenti del Ministero dei trasporti, i funzionari ed agenti delle ferrovie esercitate dall'industria privata e quelli delle reti tramviarie. Il numero degli iscritti e' illimitato. I nuovi iscritti debbono versare almeno una quota di partecipazione al capitale. Ogni iscritto non puo' avere intestate un numero di quote superiore a quello fissato dallo statuto della Banca, da emanarsi secondo le norme di cui al successivo articolo 16. Gli eventuali conferimenti di quote di partecipazione da parte del Ministero dei trasporti non sono soggette a limitazioni.

Testo vigente dal 18 agosto 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1967-08-06;700~art5 · fonte del testo

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