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Lavoro
Nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni
Legge 6 agosto 1967, n. 700
- Aggiornato al
- 1 gennaio 1994
- Articoli
- 19
- Versioni storiche
- 23
- Art. 1La Banca nazionale delle comunicazioni - gia' Istituto nazionale di previdenza e credito…
- Art. 2La Banca nazionale delle comunicazioni ha lo scopo di: a) coadiuvare il Ministero dei…
- Art. 3Le due "Sezioni" di cui all'articolo precedente hanno patrimonio proprio e contabilita' e…
- Art. 4Il patrimonio della Banca nazionale delle comunicazioni e' cosi' formato: a) dal…
- Art. 5Possono essere iscritti alla Banca nazionale delle comunicazioni tutti i dipendenti del…
- Art. 6senza rubricaabrogato
- Art. 7senza rubricaabrogato
- Art. 8senza rubricaabrogato
- Art. 9L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Per la formazione del bilancio di…
- Art. 10Nei 15 giorni successivi alle deliberazioni consiliari di approvazione dei bilanci…
- Art. 11La Banca nazionale delle comunicazioni dovra' trasmettere all'Organo cui e' demandata la…
- Art. 12Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il…
- Art. 13Qualora ne sia ravvisata la necessita' o la opportunita', la Banca nazionale delle…
- Art. 14Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro per…
- Art. 15Gli utili netti risultanti dal bilancio delle due sezioni sono assegnati come appresso…
- Art. 16senza rubricaabrogato
- Art. 17Gli atti ed i contratti della Banca nazionale delle comunicazioni per il raggiungimento…
- Art. 18Gli amministratori ed i sindaci in carica alla data di entrata in vigore della presente…
- Art. 19Le disposizioni di cui al regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574, convertito in…
