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[1]Sono revocati i provvedimenti con i quali era stata attribuita alla Sede generalizia e alle Case locali dell'Istituto predetto una condizione giuridica diversa da quella risultante dalla presente legge.
[2]La Sede generalizia e le Case locali dell'Istituto conserveranno i beni di cui attualmente sono in possesso, con gli oneri legalmente costituiti, compresi quelli assunti nei confronti del Ministero dell'educazione nazionale per la gestione di scuole parificate.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 10 giugno 1940-XVIII
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]Mussolini
[7]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 18 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
