Per la dimostrazione dello stato di inabilita' totale e permanente l'iscritta deve presentare, insieme alla domanda di pensione di invalidita', certificato del medico provinciale, attestante tale stato. L'Ente si riserva di controllare, in ogni momento, anche per mezzo di un proprio sanitario, il permanere dello stato di invalidita'. Il rifiuto di sottoporsi alla visita di controllo fa ritardare la decorrenza della pensione o, qualora questa sia in godimento, ne fa sospendere il pagamento. La pensione di invalidita' non e' cumulabile con quella di vecchiaia prevista dalla presente legge.

Testo vigente dal 4 aprile 1958

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-03-13;246~art34 · fonte del testo

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