Lo stato d'invalidita' assoluta e permanente dell'iscritto e' accertato dall'ente. In caso di ricorso, il consiglio di amministrazione deferisce l'accertamento dello stato d'invalidita' ad un collegio composto di tre medici, uno dei quali e' nominato dal presidente dell'ente, uno dal ricorrente ed il terzo d'accordo dai primi due. In mancanza di accordo il terzo sanitario e' nominato dal medico provinciale della circoscrizione dell'albo professionale cui appartiene l'iscritto. Il collegio si riunisce nella localita' ove risiede il consiglio provinciale dell'albo cui appartiene l'iscritto, e decide a maggioranza. Il ricorrente sostiene le spese per il sanitario che lo rappresenta; le spese per gli altri due sanitari e per il lavoro del collegio sono a carico totale dell'ente nel caso di riconoscimento dell'invalidita' e per meta' a carico del ricorrente in caso contrario. Per un periodo di dodici anni dalla data di liquidazione delle pensioni di invalidita', l'ente puo' accertare in qualsiasi momento, per mezzo di sanitari di sua fiducia, la permanenza delle condizioni d'invalidita' del pensionato. L'erogazione della pensione cessa con il cessare dell'inabilita' totale ed e' sospesa nei confronti del pensionato che rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dell'ente.

Testo vigente dal 23 dicembre 1971

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-11-23;1100~art19 · fonte del testo

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