La gestione previdenza e' finanziata, con i seguenti mezzi:

  • 1)la quota di lire seimila del contributo annuo stabilito nell'art. 19;
  • 2)i proventi delle marche emesse a norma dell'articolo 22;
  • 3)i redditi del patrimonio della gestione;
  • 4)le somme che a qualsiasi titolo pervengono all'Ente senza specificazione della gestione cui attribuirle oltre a quelle specificamente destinate alla gestione stessa. E' attribuito alla gestione assistenza, come patrimonio a copertura degli oneri derivanti alla gestione medesima dall'applicazione delle successive norme transitorie, il saldo attivo della gestione unica dell'Ente, quale risulta alla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 4 aprile 1958

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-03-13;246~art26 · fonte del testo

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