Le ostetriche libere professioniste e condotte sono tenute ad applicare a loro carico su ogni certificato di assistenza al parto da esse rilasciato una speciale marca di previdenza dell'importo di lire cinquecento. Le ostetriche assunte con contratto di impiego da case di cura private, enti mutualistici od ospedalieri sono ugualmente tenute ad applicare la marca di cui sopra, con diritto di rivalsa nei confronti del proprio datore di lavoro.

Testo vigente dal 4 aprile 1958

Norme correlate

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-03-13;246~art22 · fonte del testo

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