Art. 77 — Alterazione di armi o munizioni, porto di armi non in dotazione

L'appartenente alla Polizia di Stato che altera in qualsiasi modo le caratteristiche delle armi proprie o del munizionamento in dotazione o che porta in servizio armi diverse da quelle in dotazione e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Alle stesse pene e' sottoposto il superiore gerarchico che consente i fatti di cui al comma precedente.

Testo vigente dal 10 aprile 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-04-01;121~art77 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari