Art. 75 — Movimento non autorizzato di reparto

Il comandante di un reparto organico di polizia che, senza speciale incarico o autorizzazione ovvero senza necessita', contravvenendo alle norme sull'impiego dei reparti, ordina il movimento del reparto e' punito con la reclusione fino ad un anno, sempre che il fatto non costituisca reato piu' grave.

Testo vigente dal 10 aprile 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-04-01;121~art75 · fonte del testo

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