Ferme restando le norme di cui alla legge 8 luglio 1980, n. 343, il servizio prestato per non meno di due anni nella Polizia di Stato, ivi compreso il periodo di frequenza dei corsi, da parte del personale ((assunto nei ruoli del personale della Polizia di Stato)) e' considerato ad ogni effetto come adempimento degli obblighi di leva.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 novembre 1981 n. 675

1

La L. 24 novembre 1981 n. 675 ha disposto (con l'art. 4) che "Il riferimento, di cui all'articolo 44 della legge 10 aprile 1981, n. 121, all'articolo 47 della stessa legge, e' esteso agli articoli 52 e 55".

Testo vigente dal 21 settembre 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 settembre 1987

Confronto con la versione in vigore dal 13 dicembre 1981 al 21 settembre 1987. 6 parole tolte, 8 parole aggiunte.

… Stato, ivi compreso il periodo di frequenza dei corsi, da parte del personale assunto tolto: ai sensi del successivo articolo 47 aggiunto: nei ruoli del personale della Polizia di Stato e' considerato ad ogni effetto come adempimento degli obblighi di leva.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1981-04-01;121~art44 · fonte del testo

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