Art. 25 — Personale della Polizia di Stato

La Polizia di Stato espleta i servizi di istituto con personale maschile e femminile con parita' di attribuzioni, di funzioni, di trattamento economico e di progressione di carriera. I requisiti psico-fisici e attitudinali, di cui debbono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, che esplicano funzioni di polizia, sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno.

Testo vigente dal 10 aprile 1981

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-04-01;121~art25 · fonte del testo

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