È da escludersi, in base a Costituzione, l'esistenza, anche per il tempo di pace, di una competenza dei tribunali militari assolutamente e in ogni caso inderogabile, poiche` l'uso dell'avverbio "soltanto" da parte dell'art. 103, terzo comma, Cost. - lungi dal rappresentare la fonte di una riserva di giurisdizione in favore di detti tribunali - esprime la chiara volonta` che la giurisdizione militare in tempo di pace resti circoscritta entro limiti per nessuna ragione oltrepassabili nei confronti della giurisdizione ordinaria. Questa, pertanto, puo` ben subentrare a quella, ogni volta che il legislatore pervenga ad individuare una ragione giustificatrice della opzione per la giurisdizione (ordinaria) normale: come, nel caso di specie, di un successivo venir meno per l'imputato della qualita` di appartenente alle Forze Armate, a causa dell'intervenuta smilitarizzazione dello specifico Corpo (di pubblica sicurezza) di appartenenza, che ha comportato il conseguente trasferimento dei giudizi pendenti davanti ai tribunali militari all'autorita` giudiziaria ordinaria. (Non fondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale dell'art. 104, primo comma, l. 1 aprile 1981, n. 121, in riferimento all'art. 103, terzo comma, Cost.). - S. nn. 29/1958, 81/1980, 112/1986 e 113/1986, 196/1976, 206/1987.
Art. 104 Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza · Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 103 cost.