Art. 4
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[1]Presso il Comando del Corpo di Stato Maggiore prestano servizio:
- a)3 generali di divisione o di brigata, con funzioni di direttori generali;
- b)12 colonnelli o tenenti colonnelli con funzioni di direttori capi divisione;
- c)35 tenenti colonnelli o maggiori con funzioni rispettivamente di capi sezione o consiglieri.
[2]Tali ufficiali sono compresi negli organici fissati dalla nuova legge di ordinamento del Regio esercito.
[3]Gli ufficiali generali di cui alla lettera a) possono essere in parte eventualmente sostituiti da colonnelli anziani.
[4]Prestano inoltre servizio allo Stato Maggiore del Regio esercito ufficiali delle varie armi e corpi compresi tra quelli previsti per il quadro organico del Ministero della guerra (ufficiali che non ricoprono posti nel ruolo amministrativo).
[5]Con decreto del Ministro per la guerra saranno stabilite le attribuzi oni particolari dei vari uffici dello Stato Maggiore.
Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009
