Art. 16
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[1]Ai commissari di leva provenienti dagli ufficiali, nominati prima del 1° gennaio 1925, non e' applicabile la disposizione del secondo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 9 luglio 1925, n. 1216, rimanendo per essi in vigore quanto e' disposto dall'art. 19 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309, senza pero' che, per effetto degli aumenti di stipendio di cui all'articolo stesso, possano oltrepassare, in nessun caso, gli assegni di colonnello.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 11 marzo 1926.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Mussolini - Volpi.
[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009
