Art. 14
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Entro i limiti dei posti vacanti nel grado iniziale dei ruoli del personale d'ordine di cui alle tabelle nn. 55 e 65 dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e fino al massimo rispettivamente di 100 e di 40 posti, potranno riassumersi e mantenersi in servizio con le norme di cui all'art. 21 del R. decreto 15 gennaio 1923, n. 10, altrettanti sottufficiali collocati a riposo.
Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009
