Art. 11
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[1]La tabella n. 60 dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e' modificata come segue:
[2]Personale tecnico civile del genio e del commissariato militare.
[3](Gruppo A)
[4]Grado Numero dei posti
[5]6° Direttore tecnico dell'Istituto di radiotelegrafia ed elettrotecnica.... 1
[6]7° Ingegnere elettricista o professore di chimica o di fisica........... 1
[7]7° Ingegnere specialista per i servizi tecnici del Commissariato militare (1).. 1
[8]8° Ingegnere elettricista o professore di chimica o di fisica.......... 1
[9]9° Ingegnere elettricista o professore di chimica o di fisica.......... 2
[10]-- 6 --
[11]---------------
[12](1) Nella prima applicazione della presente legge, il posto di ingegnere specialista potra' essere conferito, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione ed in deroga alle norme vigenti per il conferimento dei pubblici impieghi, a chi abbia prestato servizio come ingegnere tecnico specialista nei servizi di Commissariato militare.
[13]In seguito il posto sara' conferito in base alle norme che saranno stabilite per decreto Reale.
Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009
