Art. 1
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]I servizi dell'Amministrazione centrale della guerra sono ripartiti nel modo seguente:
[2]Gabinetto del Ministro;
[3]Ufficio coordinamento;
[4]Ufficio dei generali;
[5]Segreteria del Sottosegretario;
[6]Direzione generale personali civili e affari generali;
[7]Direzione generale personale ufficiali;
[8]Direzione generale leva, sottufficiali e truppa;
[9]Direzione generale artiglieria e automobilismo;
[10]Direzione generale del genio;
[11]Direzione generale servizi logistici;
[12]Direzione generale servizi amministrativi;
[13]Direzione centrale di sanita' militare;
[14]Direzione del centro chimico militare;
[15]Servizio ippico e veterinario;
[16]Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari.
[17]Con decreto del Ministro della guerra saranno stabilite le attribuzioni particolari dei vari servizi ed uffici del Ministero.
[18]Col 31 dicembre 1926 la Direzione generale dei servizi amministrativi sara' trasformata in Ispettorato generale amministrativo che verra' retto da un ispettore generale ed al cui ordinamento sara' provveduto con decreto del Ministro per la guerra.
[19]Fino al 31 dicembre 1926 una delle Direzioni generali sara' retta da un funzionario civile mediante incarico.
Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009
