Le dotazioni dei posti di organico sono stabilite cumulativamente per ciascuna categoria professionale di ciascuna azienda, salvo che per la VII categoria per la quale sono previste due autonome dotazioni organiche, rispettivamente per il personale con funzioni direttive assunto per i compiti di cui alla lettera a) e per il personale dell'esercizio e degli uffici destinato ai compiti di cui alla lettera b) del precedente articolo 3. La dotazione organica di ciascuna categoria e la dotazione organica di ciascuno dei due raggruppamenti della VII categoria sono ripartite, in relazione alle esigenze dei servizi e con le modalita' di cui al penultimo comma dell'articolo 1, in contingenti autonomi per le diverse qualifiche funzionali in cui essi si articolano, in conformita' a quanto stabilito al successivo articolo 5.

Testo vigente dal 7 aprile 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-04-03;101~art4 · fonte del testo

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