Confronto con la versione in vigore dal 18 gennaio 1994 al 29 gennaio 1998. 341 parole tolte, 121 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: La Commissione cheaggiunto: E' istituita una commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi. Essa esprime il parereaggiunto: :
aggiunto: a) sul rilascio degli attestati e sulla assegnazione dei premi di qualita' ai film di lungometraggiotolto: , di cui agli articoli 8 e 9 tolto: e' composta diaggiunto: ;
aggiunto: b) sull'assegnazione dei premi di qualita' ai cortometraggi di cui all'articolo 11;
aggiunto: c) sulla qualifica di film "prodotti per i ragazzi". La commissione, nominata con decreto dell'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, e' cosi' composta:
a) due personalita' della cultura e dell'arte, una delle quali esercita tolto: le funzioni di presidentetolto: , designato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo;
b) tre tolto: personalita' della cultura e dell'arte, designate dall'Accademia nazionale dei Lincei aggiunto: critici cinematografici, designati dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative;
c) due tolto: critici cinematografici designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, salvo quanto previsto dalla legge 30 novembre 1973, n. 818. La Commissione e' nominata con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia. Per ogni componente effettivo e' nominato un supplente. I componenti supplenti subentrano nell'incarico solo in caso di dimissioni od altre cause permanenti di impedimento del titolare, sino al termine del mandato a questo conferito. I componenti effettivi e supplenti durano in carica per l'esame dei film per i quali sia stata presentata istanza ai sensi dell'articolo 8 nel corso di ciascun esercizio finanziario e non possono essere confermati per l'esercizio immediatamente successivo. Due funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenenti alla carriera direttiva, esercitano le funzioni di segretario effettivo e segretario supplente aggiunto: docenti universitari in materie umanistiche e sociologiche, designati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. La commissione e' integrata, ai fini del parere sulla qualifica di film "prodotti per ragazzi", da due esperti in pedagogia e problemi dell'eta' evolutiva, designati dal Ministro di grazia e giustizia. 4. I componenti tolto: effettivi che abbiano partecipatoaggiunto: , a qualsiasi titoloaggiunto: , alla realizzazione anche di un solo film in concorso tolto: nell'anno finanziario debbono essere sostituiti. I componenti hanno l'obbligo, nella prima riunione, di fare al riguardo apposita dichiarazione scritta. Per essere nominati componenti della Commissione e' necessario non aver svolto nel triennio precedente, sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo, attivita' cinematografica nell'ambito della produzione del lungometraggio. Con proprio regolamento, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per il turismo e lo spettacolo stabilira' i criteri di massima cui debbono attenersi le Commissioni previste dagli articoli 48 e 49 nell'esame delle opere ai fini del rilascio degli attestati di qualita' ai film a lungometraggio e dell'assegnazione dei premi di qualita' ai cortometraggi. All'osservanza del regolamento di cui al comma precedente sono tenute altresi' le Commissioni per l'assegnazione dei premi di qualita' ai lungometraggi e ai cortometraggi previsti dall'articolo 17 della legge 31 luglio 1956, n. 897, qualora le stesse non abbiano ancora iniziato i lavori all'atto della emanazione del regolamento stesso aggiunto: nel periodo di permanenza in carica devono essere sostituiti.