Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 novembre 1965 al 29 gennaio 1998. Leggi il testo vigente →

Le sale cinematografiche non possono essere adibite a spettacoli misti, senza l'autorizzazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo. Per spettacoli misti si intendono quelli che comprendono in un unico programma proiezioni cinematografiche e rappresentazioni teatrali di arte varia. Nel caso di infrazioni alla disposizione di cui al primo comma, il questore o il dirigente dell'ufficio distaccato di pubblica sicurezza puo' disporre la chiusura del locale da uno a venti giorni.

Testo in vigore dal 12 novembre 1965 al 29 gennaio 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-11-04;1213~art32 · fonte del testo

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