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[1]L'art. 1 del R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1332, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 240, e' abrogato e sostituito dal seguente:
[2]«L'art. 11 del R. decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2138, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 337, e' abrogato e sostituito dal seguente:
[3]«Il Consiglio di amministrazione si riunisce a Roma almeno due volte all'anno.
[4]«Sono membri di diritto del Consiglio di amministrazione:
[5]il presidente del Comitato direttivo che ne e' pure il presidente; il presidente o un vice presidente del Consiglio superiore della marina mercantile;
[6]il direttore generale della Marina mercantile;
[7]il direttore generale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tranvie e automobili;
[8]il capo dell'Ufficio aviazione civile e traffico aereo del Ministero dell'aeronautica;
[9]il capo dell'Ufficio marina mercantile del Ministero delle colonie;
[10]il consulente tecnico del Comitato direttivo;
[11]il consulente economico del Comitato direttivo;
[12]il presidente della Federazione nazionale fascista esercenti imprese di trasporti marittimi ed ausiliarie;
[13]il presidente della Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese di trasporti aerei;
[14]il direttore generale della Unione italiana di riassicurazione.
[15]«I presidenti delle Federazioni predette possono delegare, se impediti, a prendere parte ai lavori del Consiglio di amministrazione, un loro rappresentante.
[16]«Sono inoltre chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione e restano in carica un quadriennio, con facolta' di riconferma;
- a)un esperto in materia di navigazione marittima e un esperto in materia di costruzioni navali, nominati dal Ministro per le comunicazioni;
- b)un esperto in materia di navigazione aerea e un esperto in materia di costruzioni aeronautiche, nominati dal Ministro per l'aeronautica;
- c)i seguenti rappresentanti di organizzazioni sindacali:
[17]due membri designati dalla Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese di trasporti marittimi ed ausiliarie: uno per il naviglio da passeggeri, l'altro per il naviglio da carico;
[18]tre membri designati dalla Confederazione fascista degli industriali: uno per l'industria delle costruzioni navali, uno per l'industria delle costruzioni aeronautiche, uno per l'industria siderurgica;
[19]due membri designati dalla Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione: uno per le aziende di assicurazioni marittime, uno per le aziende di assicurazioni aeronautiche;
[20]un membro designato dal Sindacato nazionale fascista ingegneri;
[21]un membro designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria, in rappresentanza della gente del mare e dell'aria; un membro designato dalla Confederazione fascista dei commercianti.
[22]«Se gli esperti di cui ai paragrafi a) e b) sono funzionari dello Stato, i Ministri per le comunicazioni e per l'aeronautica provvederanno di concerto con i Ministri dai quali i detti funzionari dipendono.
[23]«Verificandosi nel corso del quadriennio vacanze di consiglieri, di cui ai paragrafi a), b) e c), verra' provveduto alla loro sostituzione; i surroganti rimarranno in carica il tempo in cui vi sarebbero ancora rimasti i surrogati e potranno essere riconfermati».
Testo in vigore dal 26 giugno 1935 al 23 maggio 1947
