Art. 5 — Natura giuridica e finalità degli enti

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Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate hanno personalita' giuridica di diritto pubblico e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo. Essi non perseguono scopi di lucro ed hanno come fine la diffusione dell'arte musicale, la formazione professionale dei quadri artistici e l'educazione musicale della collettivita'. Per il perseguimento delle finalita' sopra enunciate, gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate provvedono direttamente alla gestione dei teatri ad essi affidati, realizzando, anche nell'ambito regionale e all'estero, spettacoli lirici, di balletto e concerti. Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate sono ammesse al gratuito patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Testo in vigore dal 16 settembre 1967 al 23 maggio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-08-14;800~art5 · fonte del testo

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