Art. 41 — Sezione autonoma per il credito teatrale
Articolo abrogato dal d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Articolo abrogato dal d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
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6 versioni dal 1967
Confronto con la versione in vigore dal 17 agosto 1980 al 1 gennaio 1994. 300 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: E' istituita presso la Banca nazionale del lavoro la Sezione autonoma per il credito teatrale con personalita' giuridica e gestioni distinte da quelle della Banca predetta. La Sezione ha lo scopo di esercitare il credito in tutte le forme tecniche piu' appropriate al fine di promuovere e potenziare le iniziative del settore teatrale e musicale, fatta eccezione per quelle promosse dagli enti autonomi lirici e dalle istituzioni assimilate. Il fondo di dotazione della Sezione e' di lire 400 milioni, di cui lire 350 milioni apportati dallo Stato e lire 50 milioni dalla Banca nazionale del lavoro; esso potra' essere aumentato con ulteriori conferimenti, sia da parte dello Stato e della Banca nazionale del lavoro, sia da parte di nuovi partecipanti. L'ordinamento e l'attivita' della Sezione saranno disciplinati con statuto da approvarsi, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto dei Ministri per il tesoro e per il turismo e per lo spettacolo. Le operazioni che saranno effettuate dalla Sezione e tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalita' relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonche' le garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate sono esenti da tasse imposte e tributi presenti e futuri, spettanti, sia allo Erario dello Stato e agli enti locali, all'infuori soltanto della tassa di bollo sulle cambiali emesse dagli enti sovvenzionati, le quali saranno assoggettate al bollo nella misura fissa di lire 100 per ogni milione di lire, o frazione, qualunque sia la loro scadenza. Le operazioni di cui al presente articolo sono esenti da ogni tassa sugli affari e dall'imposta di ricchezza mobile sui redditi propri derivanti dall'esercizio del credito. La Sezione corrispondera' all'Erario un canone di abbonamento annuo in ragione di centesimi dieci per ogni cento lire di capitale impiegato alla fine di ogni esercizio.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1967-08-14;800~art41 · fonte del testo
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