Art. 14 — Compiti del Consiglio di amministrazione

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Il Consiglio di amministrazione, per conseguire le finalita' dell'ente o istituzione, in particolare delibera:

  • a)le direttive generali;
  • b)i programmi di attivita';
  • c)i bilanci preventivi, le relative variazioni e i bilanci consuntivi;
  • d)gli acquisti, le alienazioni e le locazioni di beni immobili;
  • e)lo statuto;
  • f)il regolamento giuridico ed economico del personale. Il Consiglio di amministrazione e' convocato almeno tre volte all'anno e ogniqualvolta ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti. Le riunioni del Consiglio sono valide, in prima convocazione, con la presenza di due terzi dei componenti e, in seconda, con la presenza della meta' di essi. Le deliberazioni sulle materie di cui alle lettere b), c) ed e) debbono essere adottate con la maggioranza dei due terzi dei partecipanti. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione assistono i membri del Collegio dei revisori.

Testo in vigore dal 16 settembre 1967 al 23 maggio 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-08-14;800~art14 · fonte del testo

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