Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 gennaio 1940 al 15 novembre 1963. Leggi il testo vigente →
[1]Il parere della Giunta per gli Archivi del Regno e' richiesto:
- a)per le proposte di eliminazione degli atti iscritti negli inventari degli archivi pubblici;
- b)per le domande di comunicazione ai privati degli atti che non sono pubblici;
- c)nei casi in cui esso e' prescritto per legge o quando creda di richiederlo il Ministro per l'interno.
[2]La Giunta puo' essere richiesta di parere anche sulle materie di competenza del Consiglio superiore per gli Archivi del Regno, quando l'urgenza sia tale da non rendere possibile la convocazione del Consiglio, salvo a riferirne a questo nella sua prima adunanza.
Testo in vigore dal 17 gennaio 1940 al 15 novembre 1963
