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[1]I pubblici ufficiali che non osservino le disposizioni di cui all'art. 30 sono puniti con l'ammenda di L. 500, salvo l'applicazione delle sanzioni disciplinari.

[2]Se l'infrazione sia commessa dagli amministratori o direttori delle case di vendita, viene ad essi applicata l'ammenda da L. 500 a L. 5000 e puo' essere revocata nei casi gravi la relativa autorizzazione all'esercizio.

Testo in vigore dal 17 gennaio 1940 al 15 novembre 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-12-22;2006~art36 · fonte del testo

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