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[1]I pubblici ufficiali che non osservino le disposizioni di cui all'art. 30 sono puniti con l'ammenda di L. 500, salvo l'applicazione delle sanzioni disciplinari.
[2]Se l'infrazione sia commessa dagli amministratori o direttori delle case di vendita, viene ad essi applicata l'ammenda da L. 500 a L. 5000 e puo' essere revocata nei casi gravi la relativa autorizzazione all'esercizio.
Testo in vigore dal 17 gennaio 1940 al 15 novembre 1963
