Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 gennaio 1940 al 15 novembre 1963. Leggi il testo vigente →
Nel caso di violazione della norma di cui al 2° comma dell'art. 29, il Prefetto puo' disporre per la sospensione dell'esercizio della cartiera da giorni 5 a 30.
Testo in vigore dal 17 gennaio 1940 al 15 novembre 1963
